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Proposta di Legge per un nuovo assetto giuridico e fiscale delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
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PROMOTORE ED ESTENSORE: VOLLONO FRANCESCO
GRUPPO DI LAVORO PER LA STESURA
DEFINITIVA:
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APOSTOLI FRANCESCO
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Federazione Pallavolo
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GREGORIO MARIO
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AICS
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QUAGGIOTTI CESARE
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Federazione Vela
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RANZETTI UGO
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CONI
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TAGLIETTI EUGENIO
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CSI
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VOLLONO FRANCESCO
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Dottore commercialista
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Per l'aspetto relativo ai rapporti di lavoro ha collaborato il DOTT.
GIULIO D'IMPERIO
DEPOSITATO alla Corte di Cassazione il
18 gennaio 2002
PUBBLICATO sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del
19 gennaio 2002
PROPOSTA DI LEGGE PER UN NUOVO ASSETTO GIURIDICO
E FISCALE
DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA
SCOPO DI LUCRO
Articolo 1) NOZIONE
1 - "Società Sportiva" è l'ente costituito da più
persone con lo scopo di promuovere, esercitare e sviluppare attività
sportiva dilettantistica e amatoriale, in discipline riconosciute dal C.O.N.I.
Essa opera senza fine di lucro allo scopo di assumere iniziative anche
di formazione per dirigenti, tecnici e arbitri; per promuovere, diffondere
e potenziare lo sport in tutte le sue articolazioni.
2 - La Società Sportiva deve essere affiliata al C.O.N.I. o
ad un Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I..
3 - La presente legge si applica a tutti i soggetti che organizzano
e promuovono attività sportiva e che non inquadrino tra i propri
soci atleti professionisti qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge (L. 91/1981 e successive modificazioni).
4 - Sono da considerarsi atleti dilettanti coloro la cui fonte principale
di reddito non deriva dalla pratica sportiva e che sono inclusi nei ruoli
federali o sociali con la qualifica di dilettante.
Articolo 2) COSTITUZIONE
1 - La Società Sportiva che intende avvalersi della presente
legge deve costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
da notaio o con scrittura privata sottoposta a registrazione, ed è
soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
2 - L'atto costitutivo deve contenere:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,
cittadinanza e numero di codice fiscale dei Soci costituenti;
b) la denominazione sociale, preceduta o seguita dall'indicazione
"Società Sportiva";
c) lo Statuto della "Società", con l'indicazione
degli organi sociali e, per ciascuno di loro, il numero di componenti da
eleggere tra i Soci; i requisiti per la nomina, la durata in carica, le
modalità e le condizioni per il rinnovo;
d) il nominativo dei Soci che compongono il primo Consiglio
Direttivo, e la designazione almeno del Presidente del Consiglio Direttivo,
che ha la rappresentanza legale della società;
e) la durata della Società;
f) la sede della Società;
g) la disciplina o le discipline sportive riconosciute
dal C.O.N.I., costituenti lo scopo sociale;
h) l'attività sportiva praticata a qualsiasi livello;
i) l'estraneità della società a qualsiasi
finalità di lucro;
3 - Lo statuto deve contenere le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
del C.O.N.I. di cui all'art.7 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o
partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi della società;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni,
dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa;
g) ammissibilità del voto per corrispondenza per
le società il cui atto costitutivo preveda tale modalità
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano
prive di organizzazione a livello locale.
4 - Fermo restando il principio che le società sportive dilettantistiche
possono costituirsi nella forma tipica preferita dalle stesse, esse possono
assumere liberamente una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, cioè priva di
personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica
di diritto privato conferita dal CONI;
c) società sportiva costituita in società
di capitali (società per azioni, società a responsabilità
limitata, cooperativa) che persegua finalità sportive dilettantistiche
e sia riconosciuta dal C.O.N.I. o dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.
Articolo 3) ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE
1 - L'ordinamento e l'amministrazione della Società sono disciplinati
dallo Statuto e dalle specifiche norme.
2 - In Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere
portatore al massimo di tre deleghe.
3 - La Società può stare in giudizio nella persona del
legale rappresentante.
Articolo 4) OPERAZIONI
1 - La Società può:
a) acquistare beni mobili e immobili e stipulare contratti
di natura obbligatoria. Può altresì fare iscrivere
ipoteche sui beni immobili di sua proprietà, purché tali
atti siano indispensabili all'esercizio dell'attività sportiva di
cui allo scopo sociale;
b) ricevere contributi da Soci e terzi, donazioni ed eredità;
acquisire diritti reali di godimento da destinare allo scopo sociale;
ricevere sovvenzioni da Enti pubblici o privati.
Articolo 5) RESPONSABILITA'
1- La Società Sportiva risponde delle proprie obbligazioni,
esclusivamente con il patrimonio sociale.
Articolo 6) RICONOSCIMENTO – REGISTRO
DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
1 - Entro tre mesi dall'avvenuta affiliazione, una copia dell'atto
costitutivo e dello statuto, corredata dalla dichiarazione di
avvenuta iscrizione della Società Sportiva presso la competente
Federazione nazionale o Ente Nazionale di Promozione Sportiva, deve essere
depositata presso l'Amministrazione Provinciale nella cui circoscrizione
ha sede la società, affinché essa sia iscritta nel "Registro
delle Società Sportive" istituito a norma della presente Legge.
2 - La Società è di diritto iscritta nell'apposito registro
istituito presso l'Amministrazione Provinciale. In tale registro vanno
iscritte anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
il trasferimento della sede; la sostituzione del legale rappresentante;
l'atto di fusione, ove consentito dai rispettivi regolamenti; la delibera
di scioglimento e di messa in liquidazione; la delibera di chiusura della
liquidazione. Tutte le iscrizioni sono eseguite in esenzione di bollo
e imposte.
3 - La Società Sportiva acquista la personalità giuridica
a seguito del riconoscimento deliberato dal C.O.N.I. o, per sua delega,
da parte della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente Nazionale di
Promozione Sortiva riconosciuti dal C.O.N.I., competente
4 - In caso di rifiuto del riconoscimento della Società da parte
del C.O.N.I. o dagli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, la Società
può ricorrere agli organi preposti dalle rispettive normative.
5- Le società iscritte nell'apposito registro non hanno l'obbligo
di iscriversi al R.E.A. presso le Camere di Commercio.
Articolo 7) CONTROLLI - VIGILANZA
1-Il C.O.N.I., direttamente o conferendo delega alle Federazioni Sportive
Nazionali o gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva, vigila sull'attività
delle società sportive, e in particolare:
- verifica l'ottemperanza dello Statuto alla presente Legge e l'aderenza
dello stesso agli scopi sociali;
- esercita le funzioni di iscrizione delle Società e concede
le autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione;
- esercita ogni altra mansione di controllo e deliberatíva prevista
dalla presente Legge;
- stabilisce i criteri per l'organizzazione, gestione amministrativa
e contabile della Società.
Articolo 8) SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
1- Sono cause di scioglimento della Società:
- la delibera di scioglimento assunta dall'Assemblea dei Soci;
- le altre cause previste nell'atto costitutivo o nello Statuto;
- l'inattività protratta per oltre un biennio;
- la cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva o a un
Ente Nazionale di promozione sportiva per oltre un anno;
- l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale;
- la radiazione deliberata dall'Ente di appartenenza.
In tali ipotesi l'Assemblea, deliberante a maggioranza dei due terzi
dei Soci, nomina uno o più liquidatori.
In caso di mancato raggiungimento della maggioranza o di inerzia dell'Assemblea
o del legale rappresentante, la Società è posta in liquidazione
dal Presidente Provinciale dell'Ente di appartenenza su istanza di almeno
un quinto dei soci.
2-Il Liquidatore assume la legale rappresentanza della Società.
All'atto della chiusura della liquidazione, il Liquidatore convoca l'Assemblea
dei Soci per l'approvazione del rendiconto e la delibera di chiusura della
liquidazione con la destinazione dell'eventuale residuo attivo.In caso
di mancata delibera, il Liquidatore entro trenta giorni presenta il rendiconto
al Presidente Provinciale dell'Ente di appartenenza, il quale convoca avanti
a sé il Liquidatore e i Soci dissenzienti prendendo i provvedimenti
necessari e decretando, se del caso, la chiusura della liquidazione.
Articolo 9) DEVOLUZIONE DEI BENI
1-I beni costituenti patrimonio della Società sono devoluti
ad altra Società sportiva ai sensi della presente Legge.
2-Le operazioni di liquidazione e devoluzione dei beni sono esenti
da imposte e tasse, dirette o indirette, di qualsiasi natura.
Articolo 10) LIBRI SOCIALI
1 - La Società deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:
- libro cassa
- libro Soci;
- libro adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- libro adunanze del Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari di cui all'art.15.
2 - Il libro cassa deve essere vidimato, prima della sua utilizzazione,
dall'Ente presso il quale la società è affiliata.
Articolo 11) IMPOSTE
1 - La Società è esente da qualsiasi imposta diretta
o indiretta e da tasse. Tutte le imposte e tasse sono assorbite dall'imposta
sostitutiva di cui all'art. 12.
2 - L'imposta comunale sugli immobili è dovuta se l'immobile
non è utilizzato direttamente dalla società per lo svolgimento
delle proprie attività istituzionali e connesse.
Articolo 12) IMPOSTA SOSTITUTIVA
1 - Tutte le entrate conseguite dalla Società a qualsiasi titolo,
escluse le quote associative e i contributi erogati dagli Enti Pubblici,
sono soggette ad un'imposta sostitutiva in base ai seguenti scaglioni tariffari:
a) entrate fino
a Euro 50.000
esente
b) da Euro 50.001
a Euro 250.000
0,5%
c) da Euro 250.001
a Euro 350.000
1,0%
d) da Euro 350.001
a Euro 450.000
1,5%
e) da Euro 450.001
a Euro 600.000
2,0%
2 - Le Società, i cui proventi superino l'ammontare di Euro
600.000, sono assoggettati all'ordinaria disciplina fiscale vigente.
3- L'imposta sostitutiva è assolta mediante versamento diretto
presso gli Istituti Bancari o Postali, da effettuarsi in via trimestrale
posticipata, senza interessi, entro il giorno 16 (sedici) del secondo mese
successivo ad ogni trimestre di competenza. In caso di ritardo, errori,
omissioni, valgono le disposizioni ordinarie in materia.
Articolo 13) CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
1 - I contributi erogati dagli Enti pubblici alle Società di
cui alla presente legge, non sono soggetti a ritenute fiscali né
concorrono alla formazione degli scaglioni di cui all'art.12.
Articolo 14) FINANZIAMENTI
1-I finanziamenti in favore della Società sotto qualsiasi forma
ed a qualsiasi titolo eseguiti da Soci, da terzi, da altre società
di tipo diverso o da Enti Pubblici e privati, sono improduttivi di interesse,
salvo contrario accordo.
2-I pagamenti di somme da parte di terzi, a scopo pubblicitario o di
sponsorizzazione, alla Società per lo svolgimento di proprie attività
agonistiche nell'ambito dei regolamenti di cui agli Enti di appartenenza,
sono deducibili dal reddito di impresa del soggetto erogante.
3-Le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive
dilettantistiche sono deducibili dal reddito del soggetto erogante nei
seguenti limiti:
a) per il soggetto erogante persona fisica: Euro 2.000;
b) per il soggetto con attività d'impresa, di lavoro
autonomo o professionale: Euro 5.000. Se l'erogazione è superiore
a tale importo, la stessa è deducibile al massimo nel limite del
2% del reddito dichiarato.
Articolo 15) COLLABORATORI VOLONTARI
1 - La società può avvalersi di prestazioni svolte in
modo volontario e non retribuito sia da parte dei soci, sia da parte di
terzi.
2 - Coloro che intendono svolgere la prestazione gratuita devono rilasciare
apposita dichiarazione con la quale si attesta, oltre ai
propri dati anagrafici, anche:
a) la mansione che s'intende svolgere gratuitamente;
b) il periodo durante il quale s'intende prestare tale
opera.
3 - Ai collaboratori volontari può essere riconosciuto solamente
il rimborso delle spese documentate, nonché i compensi forfetari
di cui all'art. 17.comma 1 e 2.
Articolo 16) COLLABORATORI OCCASIONALI
1- Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente
legge, per lo svolgimento delle proprie attività, possono avvalersi
di collaborazioni occasionali quando i collaboratori abbiano già
un reddito di lavoro subordinato o altri redditi.
2- Ai collaboratori occasionali può essere riconosciuto solamente
il rimborso delle spese documentate, nonché i compensi forfetari
di cui all'art. 17.comma1 e 2.
Articolo 17) COMPENSI - PREMI
1-Il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio documentate,
ivi comprese le indennità chilometriche, corrisposto dalla società
a soggetti che svolgono prestazioni inerenti alle attività proprie
della Società e a loro connesse, fuori del comune di residenza,
non concorrono alla formazione del reddito del percipiente. Per comune
di residenza, deve intendersi il comune del percipiente. Per i residenti
in aree metropolitane, i suddetti rimborsi sono tassabili se sostenuti
dal percipiente entro 15 chilometri dalla propria residenza.
2-I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta
non documentate e i rimborsi forfetari, per le prestazioni inerenti all'attività
propria della Società, sono soggetti a ritenuta alla fonte del 20%
sulla parte eccedente i 15.000 Euro annui. Rientrano in tali compensi le
somme corrisposte alle figure strettamente sportive (atleti, tecnici, giudici,
cronometristi ecc.), le collaborazioni in qualunque modo prestate in base
alla normativa vigente, le prestazioni occasionali, le indennità
di carica per i soci che si occupano dell'attività associativa (accompagnatori,
dirigenti, ecc).
3-I premi corrisposti, anche in natura, a singoli partecipanti a qualsiasi
titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche e riguardanti la classificazione
ottenuta dal singolo atleta o dalle rispettive squadre, non concorrono
a formare il reddito complessivo del percipiente, se inferiori a Euro 1.000.
Se tali premi sono di importo superiore a detta cifra, sull'eccedenza si
applica la ritenuta del 20% a titolo di imposta alla fonte.
Articolo 18) DICHIARAZIONI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI
1 - La società, dopo l'approvazione del rendiconto annuale,
deve presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, apposita
dichiarazione attestante i proventi di cui all'art. 12 e i relativi versamenti
effettuati.
2- Entro i termini di legge, ogni anno la societa' deve presentare
la dichiarazione dei sostituti d'imposta, ivi compresi i compensi di cui
al 2°comma dell'art.17 corrisposti nell'anno solare precedente.
3- La Società è esente dal deposito di rendiconto annuale,
il quale dovrà però essere approvato dall'assemblea dei soci
e conservato, unitamente a tutti gli altri documenti, per tutto il periodo
concesso agli uffici finanziari per le verifiche e gli accertamenti.
4 - La Società è tenuta a conservare i libri previsti
dall'art.10, nonché le fatture ed ogni altro giustificativo riguardanti
somme incassate o pagate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.
Articolo 19) SEMPLIFICAZIONI
1 –Alle società sportive dilettantistiche sono concesse le seguenti
facilitazioni:
a) la società sportiva dilettantistica che intende
organizzare raccolte di fondi mediante lotterie, tombole o altre modalità,
non deve richiedere alcun'autorizzazione se gli introiti derivanti da tali
iniziative non superano Euro 50.000;
b) l'importo complessivo dei proventi realizzati con tali
iniziative, non superiori a tre eventi per ogni esercizio sociale, non
concorrono a formare gli scaglioni di cui all'art.12 nel limite di 50.000
Euro;
c) esonero dell'adempimento di cui al comma 1 dell'art.18
per le società le cui entrate non superano il primo scaglione dell'art.
12.
Articolo 20) OBBLIGHI ASSICURATIVI
1- I percipienti di cui all'art.17 non sono soggetti ad assicurazione
presso l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni (Inail).
2- Non sono soggetti all'iscrizione e ai versamenti Inps le collaborazioni
coordinate e continuative di importo annuo e complessivo inferiore a 15.000.
Euro. A tale scopo il percipiente dovrà attestare il possesso di
tale requisito.
3-E' fatto obbligo alla Società di stipulare una o più
polizze assicurative per la responsabilità civile e per gli infortuni,
includendovi anche i collaboratori di cui agli articoli 15,16,17.
Articolo 21) INDICIZZAZIONE
1-Gli scaglioni tariffari e tutti gli importi di cui alla presente
legge, sono riferiti all'anno di entrata in vigore della presente Legge.
Essi sono soggetti a adeguamento automatico biennale in base agli indici
nazionali ISTAT, riferiti al 31 dicembre dell'anno del biennio solare scaduto.
2-Per le Società con esercizio sociale non coincidente con l'anno
solare, l'adeguamento decorre dall'esercizio successivo a quello in cui
si è verificato detto adeguamento.
Articolo 22) CONCESSIONI E LOCAZIONI DI BENI DEMANIALI
1-Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato in favore delle Società sportive dilettantistiche iscritte
nel Registro, nonché in favore del Coni, delle sue Federazioni Nazionali
e degli Enti riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni all'art.1
della legge 11 luglio 1986, n.390 e cioè il canone ricognitorio.
2- Per le concessioni demaniali, marittime e acque interne, è
fissata una riduzione del 70% rispetto al 50% stabilita dalla legge 494/1993
e successive modificazioni.
3- Alle società sportive dilettantistiche sono fissati canoni
ricognitori nelle concessioni e nelle locazioni di beni immobili degli
Enti locali territoriali.
4- Le società sportive concessionarie devono poter scomputare
dal canone le somme impiegate per la realizzazione di opere successivamente
acquisite dallo Stato e rientranti nell'oggetto della concessione, nonché
per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, semprechè
tali opere siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente concedente
ed adeguatamente documentati.
5- Le Società sportive dilettantistiche possono acquisire, per
la continuazione dell'attività sportiva istituzionale, con diritto
di prelazione e facilitazioni, i beni demaniali a loro dati in concessione.
Articolo 23) UTILIZZO DI RICETRASMITTENTI
1 - Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente
legge possono utilizzare, nello svolgimento delle proprie attività,
le frequenze assegnate ai rispettivi Enti di appartenenza.
2 – L'utilizzo è ammesso anche per interventi di pubblica utilità.
Articolo 24) ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per le società sportive dilettantistiche già costituite
la presente legge troverà applicazione con l'esercizio sociale avente
inizio successivamente alla pubblicazione di cui al comma precedente.
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