Alla luce della attuale situazione normativa del rapporto di lavoro
nel 3° settore:
- considerando che tale situazione necessita di una particolare
attenzione riguardo la normativa lavoristica per potersi sviluppare al
meglio creando sempre maggiore occupazione;
- considerando la disomogeneità di interessi, di finalità
etiche del rapporto di lavoro svolto in aziende del 3° settore rispetto
alle aziende profit;
- considerando che nessun protocollo d'intesa tra le parti sociali
riguardo il rapporto di lavoro è stato stipulato per il 3° settore;
- considerando l'evolversi della normativa lavoristica in generale
negli ultimi anni;
considerando che le aziende non profit hanno assunto un ruolo trainante
nel sistema occupazionale;
- considerando che il 3° settore è ormai una realtà
consolidata nei maggiori stati europei;
- considerando che il 3° settore è una seria opportunità
per il recupero dei soggetti svantaggiati che spesso si tramuta in un importante
azione di recupero psicofisico tale da agevolare il loro inserimento nella
società civile;
- considerando che nelle aziende del 3° settore spesso operano
volontari;
si stipula il seguente protocollo al fine di regolamentare il rapporto
di lavoro nelle aziende non profit.
TITOLO I°
ADESIONE AL PROTOCOLLO
ART.1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono interessate all'applicazione del protocollo di riforma delle aziende
non profit tutte le realtà appartenenti al 3° settore.
Il protocollo in oggetto deve essere rispettato da tutti coloro che
svolgono all'interno di strutture non profit o attività lavorativa
subordinata o autonoma, o parasubordinata o di volontariato, previa compilazione
del modulo di adesione riportato nell'allegato A e da compilare in ogni
sua parte.
ART.2
MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il modulo di accettazione del protocollo riguardante la riforma del lavoro
nel non profit deve essere sottoposto all'attenzione della persona che
deve prestare la propria opera presso una azienda non profit in qualità
di lavoratore subordinato, parasubordinato, autonomo oppure in qualità
di volontario.
Il modulo debitamente compilato in triplice copia deve essere firmato
dal lavoratore a cui deve rimanere una copia.
La seconda copia deve essere consegnata al datore di lavoro;
mentre la terza deve essere consegnata a mano o spedita alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio .
La spedizione o la consegna deve essere effettuata entro l'ultimo giorno
di calendario del mese in cui il lavoratore inizia a prestare la propria
opera in qualità di lavoratore subordinato, autonomo, parasubordinato
oppure di volontario nell'ambito della azienda non profit.
ART. 3
AUTODICHIARAZIONE
Ogni persona che intraprende una qualunque forma di attività lavorativa
o di collaborazione con una entità non profit è tenuto a
dichiarare, previa compilazione del modulo riportato nell'allegato B, la
modalità giuridica del rapporto instaurato con la azienda non profit:
1) lavoro subordinato;
2) lavoro autonomo;
3) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) volontario.
In base a quanto dichiarato dal lavoratore, saranno applicate tutte
le norme in vigore riguardanti la tipologia di collaborazione intrapresa.
Tale autodichiarazione deve essere compilata dal lavoratore in triplice
copia in ogni sua parte. Una copia deve essere consegnata da datore di
lavoro ; la seconda deve essere conservata al datore di lavoro; la terza
copia deve essere fatta pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio, entro l'ultimo giorno del mese in cui la collaborazione
ha avuto inizio.
Ogni qual volta si attua un cambiamento nel rapporto di lavoro intrapreso
o di collaborazione inizialmente intrapresa tra una persona ed una azienda
del 3° settore, è compito dell'azienda comunicarlo alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio entro 3 giorni lavorativi
dalla data in cui si è verificato il cambiamento.
ART. 4
TRASCRIZIONE LAVORATORE SUL LIBRO MATRICOLA
L'azienda non profit che intraprende con una persona una delle forme di
collaborazione riportata ai punti 1,2.3,4, dell'articolo 3 del presente
protocollo, è tenuta a specificare accanto al nome ed al cognome
della persona con cui instaura la collaborazione una delle seguenti sigle:
- "A" per lavoratore autonomo;
- "C.C.C." per collaborazione coordinata e continuativa;
- "V" per volontario.
Quando il rapporto di lavoro intrapreso tra l'azienda non profit ed
il lavoratore è di tipo subordinato, non è indispensabile
per l'azienda specificare la tipologia di collaborazione intrapresa.
Qualora il datore di lavoro intende specificarla dovrà riportare
accanto al nome e cognome anche la sigla "L.S." che indentificherà
il "lavoratore subordinato" .
TITOLO II°
RAPPORTO DI LAVORO
ART. 5
MODALITA' DI ASSUNZIONE
Le assunzioni devono essere effettuate rispettando quanto previsto dalle
norme di legge in vigore alla data in cui l'evento si verifica.
ART.6
APPLICABILITA' JOB-SHARING
Il job-sharing o lavoro ripartito può essere applicato da tutte
le realtà non profit operanti sul territorio italiano, rispettando
per quanto non previsto dal presente protocollo le disposizioni previste
dal contratto collettivo nazionale applicato dalla azienda.
Il contratto di Job- Sharing o lavoro ripartito dovrà essere
stipulato per iscritto tra il responsabile dell'azienda ed i lavoratori
interessati indicando :
- le generalità dei lavoratori;
- i dati dell'azienda;
- la mansione da svolgere;
- la periodicità temporale della prestazione aziendale di ogni
singolo lavoratore;
- la tipologia temporale di contratto di lavoro stipulato con ogni
singolo lavoratore (contratto a tempo determinato od indeterminato);
- la clausola che prevede la possibilità di cambiare la prestazione
temporale stabilita per ogni singolo lavoratore, con un preavviso di 48
ore al responsabile dell'azienda non profit.
Il responsabile dell'azienda non profit ha l'obbligo di inviare una
comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per comunicare l'avvenuta
stipula del contratto di Job-Sharing tra l'azienda ed il lavoratore
interessato.
E' data facoltà all'azienda non profit di individuare, motivandole,
all'interno della propria struttura le mansioni per le quali il contratto
di Job Sharing non può essere applicato.
E' assolutamente vietata l'applicazione del contratto di Job-Sharing
per una determinata mansione quando la ripartizione del lavoro collegata
alla stessa mansione può creare grave pregiudizio sia per l'organizzazione
interna dell'azienda sia per l'eventuale la finalità per la quale
tale compito deve essere svolto.
ART. 7
TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN JOB-SHARING
Un lavoratore o lavoratrice di una entità non profit può
richiedere per iscritto al responsabile della stessa di ripartire la propria
prestazione lavorativa con un altro lavoratore o lavoratrice da lui stesso/a
individuato/a.
Spetterà alla azienda non profit decidere entro 10 giorni dalla
richiesta se accettare o meno la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a Job-Sharing motivandola per iscritto.
La trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere sancita
con atto scritto secondo le modalità previste dall'art.5 del presente
protocollo per la stipula di un contratto di job-sharing.
L'azienda dovrà effettuare la comunicazione dell'avvenuta trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a job-sharing alla Direzione Provinciale
del Lavoro nei tempi e nei modi previsti dal precedente art.5 .
ART. 8
TRASFORMAZIONE DEL JOB-SHARING IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
La trasformazione di uno o più rapporti di lavoro ripartiti in una
o più rapporti di lavoro a tempo pieno può avvenire previa
proposta da parte del datore di lavoro al lavoratore direttamente interessato.
Spetterà al lavoratore interpellato aderire o meno entro 10 giorni
dalla data in cui la proposta è stata formulata.
Quando non tutte le persone titolari del contratto di job-sharing sono
interessate all'iniziativa, l'azienda può decidere di trasformare
a tempo pieno solo il contratto di chi ha accettato la proposta. I lavoratori
non disponibili alla trasformazione del rapporto di lavoro da Job sharing
a tempo pieno possono proporre all'azienda non profit una delle seguenti
soluzioni:
a) la sostituzione del lavoratore o dei lavoratori che intendono trasformare
il proprio contratto di lavoro con uno o più lavoratori;
b) la suddivisione delle ore lavorative effettuate nel contratto di
Job Sharing da chi ha accettato la trasformazione del rapporto di lavoro.
Qualora a seguito della trasformazione di un rapporto ripartito rimane
un solo lavoratore si seguirà la procedura prevista dalla Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43 del 07/04/98.
La trasformazione del contratto di job-sharing in un contratto di lavoro
a tempo pieno obbliga l'azienda non profit ad inviare una apposita comunicazione
alla Direzione Provincialele del Lavoro, entro l'ultimo giorno del mese
in cui la trasformazione si è verificata.
In tale comunicazione dovranno essere indicati:
- i lavoratori interessati;
- la data dell'avvenuta trasformazione;
- la mansione svolta dal lavoratore o lavoratori prima e dopo della
trasformazione del rapporto ;
- il luogo dove la prestazione deve essere svolta.
ART. 9
PART-TIME
Per i rapporti di lavoro part-time occorrerà rispettare quanto previsto
dalla L. 61/2000, ed altre norme ad essa collegate.
ART. 10
TEMPO DETERMINATO
E' possibile assumere lavoratori a tempo determinato in misura non superiore
al 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, ogni qual volta sorge
la necessità a causa di picchi di lavoro tali per cui l'azienda
non è in grado di far fronte con l'organico presente in azienda.
Per quanto non espressamente disciplinato in questo articolo occorrerà
rifarsi all'art.12 della L.24/06/97 n.196 e norme ad essa allegate.
ART.11
TELELAVORO
Il telelavoro deve avere come finalità principale per una
azienda appartenente al terzo settore quella di favorire l'inserimento
lavorativo di soggetti impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro.
L'applicazione del contratto di telelavoro in simili casi deve prevedere
oltre che un contributo per poter sistemare in casa del telelavoratore
l'occorrente perché si possa operare, anche agevolazioni per quanto
attiene l'uso della linea telefonica.
Per usufruire delle agevolazioni previste al precedente comma, l'azienda
non profit è tenuta a dimostrare l'effettiva volontà del
disabile a raggiungere l'azienda per svolgere le mansioni per cui è
stato assunto.
TITOLO III°
LAVORO INTERINALE
ART. 12
AZIENDE INTERESSATE
Possono usufruire di prestazioni di lavoro interinale tutte le aziende
appartenenti al settore non profit purchè siano nella seguente condizione:
a) avere nel proprio organico aziendale almeno 3 persone assunte a
tempo indeterminato;
b) aver ottemperato alle norme in materia di sicurezza sul posto di
lavoro previste dal decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni.
Il ricorso al lavoro interinale può avvenire ogni qual volta
l'azienda non profit ha per un periodo non superiore a 12 mesi, una mole
di lavoro tale da non poter adempiere con il proprio personale in organico.
ART. 13
LAVORATORI INTERINALI
L'azienda non profit può richiedere lavoratori interinali per ricoprire
tutte le mansioni che non presentino pericolo per il lavoratore, ogni qual
volta si presenta la necessità rispettando quanto previsto al precedente
art.10 del presente protocollo.
Quando l'azienda non profit richiede personale per cui è ritenuto
indispensabile per legge verificare, con analisi o visite mediche, la integrità
ed il buono stato di salute del lavoratore, la stessa deve preavvisare
l'azienda fornitrice che dovrà provvedere a verificare, con appositi
esami clinici, l'idoneità del lavoratore a svolgere la mansione
per cui è stato richiesto.
E' compito dell'azienda non profit avvisare l'azienda fornitrice delle
analisi, esami clinici e di laboratorio e visite mediche, da svolgere presso
una struttura pubblica, a cui sottoporre il lavoratore.
E' data facoltà all'azienda non profit sottoporre a sue spese
il lavoratore interinale ad accertamenti medici per verificarne l'idoneità
a svolgere le mansioni per cui è stato richiesto prima o durante
la missione.
Qualora l'esito della visita medica, effettuata a spese dall'azienda
non profit presso una strutura pubblica durante il periodo di missione
del lavoratore, evidenzia una incompatibilità tra le condizioni
di salute del lavoratore e le mansioni che lo stesso deve svolgere in azienda,
la missione sarà immediatamente interrotta.
E' data in questo caso facoltà alla azienda fornitrice provvedere
ad effettuare a proprie spese i dovuti controlli medici del caso, presso
una struttura pubblica.
Qualora gli esiti delle analisi effettuate dalla azienda non profit
e quelli risultanti dagli esami fatti effettuare dalla azienda fornitrice
risultino contrastanti, sarà la direzione provinciale del lavoro
ad indicare il laboratorio dove effettuare le ulteriori analisi di riscontro.
Nel caso in cui dovessero essere ritenute valide le analisi effettuate
dalla azienda non profit, l'azienda dovrà pagare alla fornitrice
la somma corrispondente al periodo di effettivo utilizzo del lavoratore,
decurtato delle spese mediche sostenute per effettuare tutti gli esami
clinici del caso.
Se invece dovessero risultare esatte le analisi effettuate dalla azienda
fornitrice, l'azienda non profit dovrà pagare alla azienda fornitrice
l'importo in denaro concordato nel contratto di fornitura, oltre alle spese
sostenute dalla azienda fornitrice per effettuare tutti gli esami clinici
che il caso ha richiesto.
ART.14
INTERRUZIONE DELLA MISSIONE
Qualora l'azienda non profit ritiene di non poter proseguire il rapporto
con il lavoratore interinale deve comunicarlo con un telegramma sia alla
azienda fornitrice che alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio, entro 24 ore dalla data in cui è avvenuta l'interruzione
del rapporto di lavoro.
A richiesta della azienda fornitrice l'azienda non profit è
tenuta a fornire le prove della scelta operata.
ART. 15
INTERINALE IN COOPERATIVA CON SOLO SOCI LAVORATORI AUTONOMI
Una cooperativa sociale quando ha nel proprio organico soltanto soci di
cooperativa che hanno scelto di inquadrarsi come lavoratori autonomi, può
richiedere lavoratori interinali ad una agenzia di fornitura di lavoro
interinale.
Il numero massimo di lavoratori interinali che è possibile
richiedere è di :
a) 1 se il numero dei soci è max 10;
b) 2 se il numero dei soci è compreso tra 10 e 20;
c) 3 se il numero dei soci è superiore a 20.
Quando una cooperativa intende assumere lavoratori interinali in numero
superiore a quello stabilito dal presente articolo del protocollo è
tenuta ad assumere tanti lavoratori subordinati a tempo indeterminato quanti
sono i lavoratori interinali di cui si intende usufruire.
ART. 16
STIPULA ACCORDI
E' data facoltà a consorzi, gruppi di aziende, associazioni appartenenti
al 3°settore di stipulare apposite convenzioni con agenzie di lavoro
interinale con cui è possibile concordare la figure professionali
da richiedere, oltre alle modalità applicative dell'istituto.
ART. 17
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo occorrerà
rifarsi alla normativa in materia di lavoro interinale.
TITOLO IV
RETRIBUZIONI CONTRATTUALI
ART. 18
IMPORTO RETRIBUZIONI
Le retribuzioni dovute ad ogni lavoratore dipendente devono essere quelle
stabilite dal contratto di lavoro, sia esso quello collettivo nazionale
che di 2° livello, applicato da ogni singola azienda.
ART. 19
LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE
Ciascun lavoratore può decidere liberamente e senza alcuna costrizione
od obbligo di:
a) percepire in toto quanto a lui spettante come maggiorazione retributiva,
così come previsto dal contratto collettivo applicato dall'azienda;
b) rinunciare in parte o in toto al compenso di cui si ha diritto accumulando
giorni di ferie, od ore di permessi in base al meccanismo della banca delle
ore;
c) rinunciare alla maggiorazione del compenso previsto dal contratto
collettivo applicato, destinando parte o tutte le ore svolte in più
alla banca del tempo quando presente all'interno della struttura aziendale;
d) rinunciare in toto od in parte al compenso di cui ha diritto per
aver svolto lavoro straordinario o supplementare, destinando le ore di
lavoro in più prestate parte alla banca delle ore, parte alla banca
del tempo.
ART.20
LIMITE RINUNCIA COMPENSO RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE
Il lavoratore può rinunciare al compenso a lui spettante per lavoro
straordinario o supplementare, così come disciplinato dall'art.17
del presente protocollo, nella misura compresa tra il 30% ed il 100% dell'ammontare
netto dell'aumento percentuale previsto come retribuzione per il lavoratore
che svolge lavoro straordinario e supplementare.
Il lavoratore è tenuto a far pervenire alla direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, oltre che al datore di lavoro, così
come previsto dall'allegato C, una comunicazione che specifichi l'ammontare
in percentuale del compenso a cui si intende rinunciare per il lavoro straordinario
e supplementare effettuato.
Le comunicazioni devono essere vistate oltre che dal lavoratore anche
da un componente di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
applicato dalla azienda scelto dal lavoratore.
ART.21
TEMPI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE E RELATIVA VALIDITA'
La comunicazione deve pervenire sia alla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, sia al datore di lavoro entro l'ultimo giorno
del mese in cui è stata effettuata una prestazione di lavoro straordinario
o supplementare.
La comunicazione che perviene sia al datore di lavoro che alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio in ritardo, rispetto ai
tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, non sarà ritenuta
valida, per cui l'azienda dovrà procedere al pagamento delle somme
dovute per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare..
La data di presentazione della comunicazione sarà quella riportata
dal timbro postale o quella di ricezione da parte dell'istituto o del datore
di lavoro..
La comunicazione inviata al datore di lavoro ed alla Direzione Provinciale
del Lavoro avrà validità fino a quando non perverrà
agli stessi, da parte del lavoratore, una nuova comunicazione che modifichi
il contenuto della precedente.
ART.22
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
Il lavoratore che intende modificare le condizioni relative alla gestione
della prestazione di lavoro straordinario e supplementare, così
come comunicato al datore di lavoro ed alla direzione provinciale del lavoro,
è tenuto ad inviare agli stessi una successiva comunicazione.
ART.23
COMUNICAZIONE INTERRUZIONE RINUNCIA COMPENSO
Il lavoratore che intende richiedere il ripristino del pagamento dell'importo
totale del compenso per lavoro straordinario e supplementare è tenuto
ad inviare una comunicazione, da lui debitamente firmata, così come
riportato nell'allegato D.
La comunicazione deve pervenire al datore di lavoro ed alla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, entro l'ultimo giorno
del mese precedente a quello in cui dovrà essere operativa la modifica,
altrimenti tale comunicazione sarà ritenuta nulla.
La data valida per l'invio della comunicazione è quella riportata
dal timbro postale ovvero quella riportata dal timbro di ricevimento della
comunicazione presentata presso il datore di lavoro e presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.
ART.24
MODIFICA COMUNICAZIONE RINUNCIA COMPENSO
Un lavoratore che intende modificare la percentuale relativa al compenso
per lavoro straordinario e supplementare svolto per destinare le ore corrispondenti
alla banca del tempo od alla banca delle ore, oppure ad entrambi gli istituti,
dovrà ripresentare la comunicazione seguendo la stessa procedura
prevista dall'art.19 del presente protocollo.
TITOLO IV
L'ORGANIZZAZIONE DEL VOLONATARIATO
ART.25
I VOLONTARI
Sono ritenuti volontari tutti coloro che decidono di prestare, senza alcuna
costrizione e spontaneamente, la propria opera gratuitamente all'interno
di una struttura che prevede per statuto la presenza di volontari.
I volontari hanno diritto a ricevere.
a) soltanto i rimborsi spesa, se appositamente documentati a condizione
che siano relativi all'attività svolta;
b) una specifica assicurazione Inail per eventuali infortuni che potrebbero
verificarsi prestando la propria opera.
ART.26
AMMISSIBILITA' A SVOLGERE L'OPERA DI VOLONATRIATO
Una persona che intende svolgere volontariato all'interno di una
struttura, è tenuta a presentare apposita domanda, così come
previsto dall'allegato E, al coordinatore dei volontari od in sua assenza
al responsabile della struttura, specificando la mansione che intende svolgere.
E' possibile svolgere volontariato all'interno di una struttura, anche
se previsto dallo statuto, solo quando l'azienda si è adeguata a
quanto previsto dalla Decreto Legislativo 626/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni.
La persona che ha presentato domanda dovrà ricevere una risposta
alla sua richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
ART.27
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE OPERA DI VOLONTARIATO
La persona che intende svolgere volontariato deve essere sottoposta a visita
medica da parte del medico responsabile della sicurezza in azienda, che
è tenuto ad esprimere un proprio parere consigliandone o meno l'inserimento
all'interno della struttura.
Il medico per esprimere il proprio parere può richiedere esami
clinici e biologici a carico del potenziale volontario.
Al consiglio di amministrazione ovvero al direttivo della struttura
spetta esprimere il parere definitivo circa l'ammissibilità o meno
del volontario all'interno della propria struttura, dopo aver ascoltato
quello del coordinatore dei volontari.
ART.28
CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DEL VOLONTARIO
Per ammettere un volontario ad operare all'interno di una struttura, il
direttivo ovvero il consiglio di amministrazione dovrà tenere presente
quanto segue:
- il parere espresso dal medico aziendale sulla sicurezza;
- l'esito del colloquio avvenuto con il coordinatore dei volontari;
- la mansione che il soggetto che richiede di svolgere attività
di volontariato all'interno della struttura, considerando i rischi e le
possibilità di essere formato all'interno della stessa per meglio
svolgere la propria opera;
- il numero di volontari esistenti al momento nella struttura, rispetto
al numero massimo previsto per statuto, ovvero a seguito di delibera del
consiglio di amministrazione o del direttivo;
- l'effettiva esigenza della struttura rispetto alla mansione che il
volontario intende svolgere;
- la compatibilità tra la mansione che la persona deve svolgere
come volontario ed il suo stato psicofisico.
ART.29
COORDINATORE DEI VOLONTARI
In ogni struttura aziendale in cui operano volontari in numero superiore
a 3 deve obbligatoriamente essere nominato un coordinatore dei volontari.
Il coordinatore deve essere nominato dai volontari operanti nella struttura
e segnalato al consiglio di amministrazione od al direttivo della struttura
in cui operano, che avranno il compito di ratificare tale scelta.
Per essere nominato coordinatore un volontario dovrà essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver svolto almeno 3 anni di attività di volontariato svolta
presso la stessa struttura, oppure 6 anni di attività di volontariato
svolta presso un'altra struttura similare;
b) aver compiuto almeno 25 anni di età;
c) essere a conoscenza del presente protocollo.
ART.30
COMPITI DEL COORDIINATORE
Il coordinatore avrà il compito di organizzare, coordinare, e vigilare
su tutti i servizi di volontariato svolti all'interno della struttura.
Spetta al coordinatore dei volontari:
- organizzare settimanalmente il servizio prestato dai volontari all'interno
della struttura, tenendo in debita considerazione il periodo di disponibilità
reso noto da ciascun volontario;
- gestire e compilare il libretto del volontario;
- decidere se il volontario ha o meno i requisiti per entrare operare
nella struttura, comunicandolo al direttivo, ovvero al consiglio di amministrazione;
- conservare e compilare il registro dei volontari;
- avere potere di rappresentanza dei volontari operanti nella struttura;
- stilare una breve relazione annuale sulla attività svolta
da ogni singolo volontario ;
- predisporre il regolamento interno per il gruppo da lui gestito;
- gestire l'attività della banca del tempo, quando esistente.
ART.31
IL REGISTRO DEI VOLONTARI
Tutte le strutture al cui interno operano volontari, deve avere un registro
denominato "registro dei volontari".
Nel "registro dei volontari" devono essere riportati i seguenti dati:
- dati anagrafici ed il domicilio del volontariato;
- la data di inizio dell'attività di volontariato, indicandone
anche la data in cui tale attività termina.
- indicare se il volontario è o meno disoccupato;
- il tipo di mansione svolta.
ART.32
IL LIBRETTO DEL VOLONTARIO
Il libretto del volontario rappresenta il documento che attesta l'intera
attività di volontariato svolta da ogni singola persona, certificandone
i requisiti professionali raggiunti.
All'interno del libretto del volontario deve essere riportato ogni
trimestre il grado di professionalità raggiunto scegliendo tra uno
dei seguenti giudizi:
- insufficiente;
- sufficiente;
- buono;
- soddisfacente;
- ottimo.
Nel libretto del volontario devono essere riportati i dati trascritti
nel libro dei volontari.
ART.33
OBBLIGO LIBRETTO DEL VOLONTARIO
Il libretto del volontario è obbligatorio per il disoccupato che
intende svolgere attività di volontariato. In questo caso il libretto
deve essere fornito dalla struttura dove viene ad essere prestata l'attività
di volontariato.
Il libretto del volontario sarà attivato solo su esplicita richiesta
dell'operatore volontario quando trattasi di lavoratore dipendente, autonomo
o parasubordinato. In questo caso sarà compito del volontario provvedere
a fornire al coordinatore dei volontari il libretto del volontario.
ART.34
RELAZIONE ANNUALE DEL COORDINATORE DEI VOLONTARI
Ogni coordinatore di volontari all'interno di ogni struttura dove si svolge
attività di volontariato, dovrà stilare una breve relazione
circa l'attività svolta dal singolo volontario nell'anno evidenziandone
i compiti che lo stesso è in grado di svolgere.
Copia di tale relazione deve essere consegnata al volontario debitamente
firmata dal coordinatore e per accettazione dal volontario.
La relazione annuale deve rimanere nella sede legale od operativa dove
si svolge l'attività di volontariato fino a quando il volontario
non fa più parte della struttura dove ha operato.
La relazione annuale rappresenta un documento con il quale il volontario
può dimostrare in altre strutture dove intende operare come volontario,
oppure come lavoratore dipendente, o come lavoratore autonomo o parasubordinato
la propria esperienza lavorativa, oltre che il grado di professionalità
raggiunto.
Il coordinatore dei volontari è tenuto a stilare la relazione
annuale anche quando il rapporto con il volontario termina prima della
fine dell'anno. In questo caso la relazione deve essere redatta, consegnando
copia all'interessato entro 15 giorni dalla data in cui si è interrotta
definitivamente l'effettuazione della prestazione di volontariato.
ART.35
ALBO VOLONTARI
Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
dovrà essere costituito un albo di volontari in ogni singola provincia.
Per essere iscritti all'albo occorrerà aver operato come volontario
anche in differenti strutture per almeno 5 anni. Al momento dell'iscrizione
il volontario potrà offrire la propria disponibilità anche
per operare in altre strutture che richiedono professionalità simili
alla sua.
ART.36
RUOLO ALBO VOLONATRI
L'albo dei volontari deve avere un suo direttivo presieduto da una persona
eletta dagli iscritti.
L'albo dei volontari deve avere il compito di monitorare le competenze
professionali esistenti sul territorio, in modo da attingere determinate
figure professionali quando vi è richiesta da parte di altre strutture,
a seguito di una effettiva carenza e necessità.
Ogni struttura tramite il coordinatore dei volontari può richiedere
al presidente dell'albo figur professionali di cui necessita.
ART.37
CANCELLAZIONE ALBO VOLONTARI
Ogni singolo volontario quando lo ritiene opportuno può richiedere
la cancellazione del proprio nominativo dall'albo dei volontari.
La cancellazione può avvenire a prescindere dall'effettiva attività
di volontario svolta dal richiedente.
ART.38
FORMAZIONE VOLONTARI
Il coordinatore dei volontari può proporre a tutti i volontari la
possibilità di partecipare a corsi di formazione o di aggiornamento
che possano essere utili per le figure professionali che operano in ogni
singola struttura.
La proposta di partecipazione ai corsi riportati nel precedente comma,
può giungere anche da un singolo volontario operante in ogni struttura,
quando è a conoscenza dell'organizzazione di corsi di aggiornamento
e perfezionamento in relazione alla propria professionalità.
ART.39
PRIORITA' ASSUNZIONE
Quando una struttura in cui operano volontari decide di assumere una figura
professionale, è tenuto a dare priorità assoluta nell'assunzione
all'operatore volontario che svolge la mansione richiesta all'interno della
struttura.
Nel caso in cui il numero delle assunzioni dovesse essere inferiore
a quello dei volontari che operano nella struttura e che svolgono la mansione
per cui si intende effettuare l'assunzione, si dovrà rispettare
la seguente priorità, nelle assunzioni:
a) proporre l'assunzione al volontario disoccupato che svolge la mansione
richiesta ed opera nella struttura da più anni rispetto agli altri
volontari che svolgono la stessa mansione;
b) proporre l'assunzione ad un volontario disoccupato operante nella
struttura che pur non svolgendo la mansione richiesta, secondo il giudizio
del coordinatore dei volontari, è in grado di svolgerla;
c) proporre l'assunzione ad uno dei nominativi che il coordinatore
dei volontari della struttura ha selezionato dall'albo provinciale dei
volontari;
d) proporre l'assunzione ad una persona già occupata ed operante
come volontario nella struttura;
e) assumere una qualunque persona ritenuta idonea a svolgere la mansione
richiesta.
ART.40
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
A prescindere dalla anzianità di iscrizione al collocamento, le
agevolazioni contributive di cui una struttura può usufruire nell'assumere
personale, sono le seguenti:
1) esenzione totale della quota contributiva a carico del datore di
lavoro per un numero di mesi pari a quelli svolti come volontario nella
stessa struttura, fino ad un massimo di 72 mesi per i soggetti individuati
dalle lettere a) e b) dell'art.38 del presente protocollo;
2) esenzione totale della quota contributiva a carico del datore di
lavoro quando i soggetti individuati dalle lettere c) ed e) dell'art.38
del presente protocollo e che hanno le caratteristiche previste per effettuare
assunzioni agevolate alla luce delle attuali disposizioni di legge;
3) esenzione totale della quota contributiva a carico del datore di
lavoro per un numero di mesi pari a quelli svolti come volontario nella
stessa struttura e non superiore a 36 mesi per coloro che sono individuati
dalla lettera d) dell'art.38 del presente protocollo.
Sarà considerato mese intero, il periodo di presenza operativa
(giorni lavorati) nella struttura superiore alla metà dei giorni
di calendario del mese considerato.
ART.41
MODALITA' PER RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI
Una struttura per usufruire delle agevolazioni previste all'articolo 39
del presente protocollo deve inviare entro l'ultimo giorno utile per il
versamento dell'importo contributivo apposita comunicazione all'Inps indicando
la lettera riportata all'articolo 38 del presente protocollo con la quale
può essere individuata la persona (A,B,C,D) per cui è richiesta
la agevolazione contributiva.
ART.42
INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Qualora dovesse verificarsi una interruzione del rapporto di lavoro tra
una persona ed una azienda non profit, dove precedentemente il lavoratore
ha svolto attività di volontariato, è possibile usufruire
del periodo residuo di agevolazione contributiva.
Condizione indispensabile per usufruire di tale periodo residuo di
agevolazioni è il ripristino del rapporto di lavoro entro 12 mesi
dalla data di interruzione.
Qualora non dovesse essere ripristinato il rapporto di lavoro nei 12
mesi successivi alla interruzione, il lavoratore potrà essere assunto
a condizioni agevolate se presenta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
di legge.
ART.43
BONUS CONTRIBUTIVO
E' istituito un bonus contributivo a favore di aziende non profit od organizzazioni
di volontariato che organizzano corsi di formazione per i volontari operanti
nella propria struttura che successivamente trovano lavoro presso aziende
anche profit svolgendo le stesse mansioni di quando operavano da volontari.
Il bonus contributivo dovrà essere richiesto nei tempi e nei
modi indicati da un successivo decreto del ministero delle Finanze.
ART.44
REGOLAMENTO INTERNO
Il regolamento interno relativo ai volontari della struttura deve essere
elaborato dal coordinatore dei volontari e deve avere come finalità
quella di regolamentare e disciplinare l'attività di volontariato.
L'approvazione con la relativa sottoscrizione del regolamento deve
avvenire a seguito della votazione favorevole del 50% +1 dei volontari
operanti alla data della riunione ed iscritti nel registro dei volontari.
Una copia del regolamento interno deve essere affissa in una bacheca
sita all'interno della struttura dove i volontari operano, ed un'altra
deve essere consegnata ad ognuno dei volontari operanti nella struttura,
quando lo richiedono anche verbalmente.
Copia del regolamento interno deve essere fornita a colui che presiede
ed è responsabile della struttura dove i volontari operano, il quale
deve portarla a conoscenza degli altri membri del direttivo ovvero del
consiglio di amministrazione.
Chiunque intende svolgere attività di volontariato all'interno
della struttura dopo l'approvazione del regolamento interno, ha diritto
a riceverne una copia.
TITOLO V°
LA BANCA DEL TEMPO
ART.45
MODALITA' DI ADESIONE
Ciascun individuo può aderire alla banca del tempo quando tale istituto
è operativo all'interno di una struttura.
Per aderirvi è sufficiente inviare una apposita comunicazione
di adesione al coordinatore dei volontari. Tale comunicazione deve essere
inviata anche dal lavoratore dipendente che rinuncia alla maggiorazione
retributiva per lavoro supplementare e straordinario destinando tali ore
alla banca del tempo così come previsto all'art.17 lettera c) del
presente protocollo.
ART.46
NOMINA RESPONSABILE DELLA BANCA DEL TEMPO
Il responsabile della banca del tempo è il coordinatore dei volontari,
che a sua discrezione può proporre di affidare l'incarico ad una
persona anche esterna alla struttura, previo consenso del 50% + 1 dei volontari
operanti nella stessa struttura riuniti in assemblea.
ART.47
COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA BANCA DEL TEMPO
Il responsabile della banca del tempo ha il compito di coordinare ed organizzare
l'intera attività della struttura.
Tutte le comunicazioni di iscrizione, cancellazione quelle relative
alle attività della struttura, devono essere indirizzate al responsabile
della banca del tempo.
ART.48
FUNZIONALITA' DELLA BANCA DEL TEMPO
Ogni singola struttura che intende attuare la banca del tempo deve regolamentare
l'attività tramite un apposito regolamento in base a quelle che
sono le esigenze della struttura in cui si intende attuarla.
ART.49
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente trattato, nel presente protocollo, ci si
atterrà alle disposizioni di legge vigenti.
AUTORE: DOTT. GIULIO D'IMPERIO
ALLEGATI
Allegato A
MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI RIFORMA DEL LAVORO NEL 3°
SETTORE
Il/la sottoscritto/a
., nato/a
.. il
. C.F
.. e residente
in
.. alla via
.., in qualità di
operante nella
azienda non profit
.. avente sede legale in
. P.Iva
DICHIARA
di aver preso visione del testo riguardante il protocollo di riforma
del 3° settore e di accettarlo in ogni suo punto.
lì
IN FEDE
Allegato B
AUTODICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a
., nato/a
.. il
. C.F
.. e residente
in
.. alla via
.., in qualità di
DICHIARA
di collaborare con la azienda non profit
avente sede legale in
P.Iva
presso la sede operativa di
.. sita in via
., in qualità di
lì
..
IN FEDE
Allegato C
RINUNCIA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE
Il/la sottoscritto/a
.., nato a
il
.. residente in
.alla
via
C.F.
operante come lavoratore subordinato presso
l'azienda non profit
, avente sede legale in via
..P.Iva
..
DICHIARA
1) di rinunciare al compenso relativo a prestazioni di lavoro(supplementare
o straordinario od ad entrambi) per l'ammontare percentuale di
;
2) di destinare le ore corrispondenti alla (banca delle ore od alla
banca del tempo od ad entrambe specificando in che misura percentuale)
lì
IN FEDE
Allegato D
INTERRUZIONE RINUNCIA COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
E SUPPLEMENTARE
Il/la sottoscritto/a
., nato/a
.. il
. C.F
.. e residente
in
.. alla via
., in qualità di lavoratore subordinato
della azienda non profit
.. avente sede legale in
. P.Iva
DICHIARA
di voler percepire a partire dal mese di
. i compensi spettanti per
prestazioni di lavoro (straordinario o supplementare od entrambi) nella
misura percentuale del
..
La presente annulla la dichiarazione firmata dal/la sottoscritto/a
in data
riguardo la rinuncia al compenso per prestazioni di lavoro
straordinario o/e supplementare.
Lì
Allegato E
RICHIESTA PER SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONATARIATO
Gent.mo
Coordinatore dei volontari
Responsabile azienda non profit
..
via
..
Cap
Città
.. Prov
Il/la sottoscritto/a
.., nato a
il
.. residente in
.
alla via
C.F.
CHIEDE
di poter operare in qualità di volontario svolgendo la mansione
di
nell'ambito della struttura da Lei presieduta.
Lì
IN FEDE
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