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E'stata pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 208 dell'8 settembre la L.141 del 18 agosto 2015 che disciplina l'agricoltura sociale. Un ruolo cardine è riservato alle cooperative sociali di tipo b) o di tipo misto le uniche a poter svolgere attività agricola. Tali realtà possono svolgere l'attività di agricoltura sociale in associazione con altre realtà del terzo settore: associazioni di promozione sociale, imprese sociali ed i tutti i soggetti individuati dall’articolo 1 comma 5 della L.328 dell’8 novembre 2000 (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati e pubblici). Attraverso l'agricoltura sociale si offre una concreta opportunità di inserimento lavorativo ai soggetti svantaggiati ed a tutti coloro che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

E' previsto che gli Enti pubblici debbano favorire lo sviluppo dell'agricoltura sociale promuovendo politiche integrate tra imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali. Un esempio è dato dall'obbligo per gli enti pubblici territoriali e non che intendono vendere o dare in locazione terreni agricoli demaniali,  magari confiscati,  di dare priorità a tutti coloro che intendono svolgere attività di agricoltura sociale. 

Un altro esempio è dato dal prevedere, nei capitolati delle gare di appalto, di dare priorità all’utilizzo nelle mense scolastiche ed ospedaliere di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell’agricoltura sociale.

Altra agevolazione prevista è il riconoscimento dei fabbricati o porzioni di essi, ubicati in terreni in cui si svolge l'agricoltura sociale, come fabbricati rurali, nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici.

Ai comuni viene anche richiesto di fissare le modalità idonee che mirino a valorizzare nelle aree pubbliche prodotti coltivati da operatori dell’agricoltura sociale.