Alla luce della attuale situazione normativa del rapporto di lavoro nel 3° settore:

  • considerando che tale situazione necessita di una particolare attenzione riguardo la normativa lavoristica per potersi sviluppare al meglio creando sempre maggiore occupazione;
  • considerando la disomogeneità di interessi, di finalità etiche del rapporto di lavoro svolto in aziende del 3° settore rispetto alle aziende profit;
  • considerando che nessun protocollo d'intesa tra le parti sociali riguardo il rapporto di lavoro è stato stipulato per il 3° settore;
  • considerando l'evolversi della normativa lavoristica in generale negli ultimi anni; 
    considerando che le aziende non profit hanno assunto un ruolo trainante nel sistema occupazionale;
  • considerando che il 3° settore è ormai una realtà consolidata nei maggiori stati europei;
  • considerando che il 3° settore è una seria opportunità per il recupero dei soggetti svantaggiati che spesso si tramuta in un importante azione di recupero psicofisico tale da agevolare il loro inserimento nella società civile;
  • considerando che nelle aziende del 3° settore spesso operano volontari;

si stipula il seguente protocollo al fine di regolamentare il rapporto di lavoro nelle aziende non profit.

 

TITOLO I° 
ADESIONE AL PROTOCOLLO

ART.1 
AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Sono interessate all'applicazione del protocollo di riforma delle aziende non profit tutte le realtà appartenenti al 3° settore. 
Il protocollo in oggetto deve essere rispettato da tutti coloro che svolgono all'interno di strutture non profit o attività lavorativa subordinata o autonoma, o parasubordinata o di volontariato, previa compilazione del modulo di adesione riportato nell'allegato A e da compilare in ogni sua parte.

ART.2 
MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO

 

Il modulo di accettazione del protocollo riguardante la riforma del lavoro nel non profit deve essere sottoposto all'attenzione della persona che deve prestare la propria opera presso una azienda non profit in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato, autonomo oppure in qualità di volontario. 
Il modulo debitamente compilato in triplice copia deve essere firmato dal lavoratore a cui deve rimanere una copia. 
La  seconda copia deve essere consegnata al datore di lavoro; mentre la terza deve essere consegnata a mano o spedita alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio . 
La spedizione o la consegna deve essere effettuata entro l'ultimo giorno di calendario del mese in cui il lavoratore inizia a prestare la propria opera in qualità di lavoratore subordinato, autonomo, parasubordinato oppure di volontario nell'ambito della azienda non profit.

ART. 3 
AUTODICHIARAZIONE

 

Ogni persona che intraprende una qualunque forma di attività lavorativa o di collaborazione con una entità non profit è tenuto a dichiarare, previa compilazione del modulo riportato nell'allegato B, la modalità giuridica del rapporto instaurato con la azienda non profit: 
1) lavoro subordinato; 
2) lavoro autonomo; 
3) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 
4) volontario. 
In base a quanto dichiarato dal lavoratore, saranno applicate tutte le norme in vigore riguardanti la tipologia di collaborazione intrapresa. Tale autodichiarazione deve essere compilata dal lavoratore in triplice copia in ogni sua parte. Una copia deve essere consegnata da datore di lavoro ; la seconda deve essere conservata al datore di lavoro; la terza copia deve essere fatta pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, entro l'ultimo giorno del mese in cui la collaborazione ha avuto inizio. 
Ogni qual volta si attua un cambiamento nel rapporto di lavoro intrapreso o di collaborazione inizialmente intrapresa tra una persona ed una azienda del 3° settore, è compito dell'azienda comunicarlo alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato il cambiamento.

ART. 4 
TRASCRIZIONE LAVORATORE SUL LIBRO MATRICOLA

 

L'azienda non profit che intraprende con una persona una delle forme di collaborazione riportata ai punti 1,2.3,4, dell'articolo 3 del presente protocollo, è tenuta a specificare accanto al nome ed al cognome della persona con cui instaura la collaborazione una delle seguenti sigle: 
- "A" per lavoratore autonomo; 
- "C.C.C." per collaborazione coordinata e continuativa; 
- "V" per volontario. 
Quando il rapporto di lavoro intrapreso tra l'azienda non profit ed il lavoratore è di tipo subordinato, non è indispensabile per l'azienda specificare la tipologia di collaborazione intrapresa. 
Qualora il datore di lavoro intende specificarla dovrà riportare accanto al nome e cognome anche la sigla "L.S." che indentificherà il "lavoratore subordinato" .

TITOLO II° 
RAPPORTO DI LAVORO

ART. 5 
MODALITA' DI ASSUNZIONE

 

Le assunzioni devono essere effettuate rispettando quanto previsto dalle norme di legge in vigore alla data in cui l'evento si verifica.

ART.6 
APPLICABILITA' JOB-SHARING

 

Il job-sharing o lavoro ripartito può essere applicato da tutte le realtà non profit operanti sul territorio italiano, rispettando per quanto non previsto dal presente protocollo le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale applicato dalla azienda. 
Il contratto di Job- Sharing o lavoro ripartito dovrà essere stipulato per iscritto tra il responsabile dell'azienda ed i lavoratori interessati indicando : 
- le generalità dei lavoratori; 
- i dati dell'azienda; 
- la mansione da svolgere; 
- la periodicità temporale della prestazione aziendale di ogni singolo lavoratore; 
- la tipologia temporale di contratto di lavoro stipulato con ogni singolo lavoratore (contratto a tempo determinato od indeterminato); 
- la clausola che prevede la possibilità di cambiare la prestazione temporale stabilita per ogni singolo lavoratore, con un preavviso di 48 ore al responsabile dell'azienda non profit. 
Il responsabile dell'azienda non profit ha l'obbligo di inviare una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per comunicare l'avvenuta stipula del contratto di Job-Sharing  tra l'azienda ed il lavoratore interessato. 
E' data facoltà all'azienda non profit di individuare, motivandole, all'interno della propria struttura le mansioni per le quali il contratto di Job Sharing non può essere applicato. 
E' assolutamente vietata l'applicazione del contratto di Job-Sharing per una determinata mansione quando la ripartizione del lavoro collegata alla stessa mansione può creare grave pregiudizio sia per l'organizzazione interna dell'azienda sia per l'eventuale la finalità per la quale tale compito deve essere svolto. 
 

ART. 7 
TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO IN JOB-SHARING

 

Un lavoratore o lavoratrice di una entità non profit può richiedere per iscritto al responsabile della stessa di ripartire la propria prestazione lavorativa con un altro lavoratore o lavoratrice da lui stesso/a individuato/a. 
Spetterà alla azienda non profit decidere entro 10 giorni dalla richiesta se accettare o meno la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a Job-Sharing motivandola per iscritto. 
La trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere sancita con atto scritto secondo le modalità previste dall'art.5 del presente protocollo per la stipula di un contratto di job-sharing. 
L'azienda dovrà effettuare la comunicazione dell'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a job-sharing alla Direzione Provinciale del  Lavoro nei tempi e nei modi previsti dal precedente art.5 .

ART. 8 
TRASFORMAZIONE DEL JOB-SHARING IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO

 

La trasformazione di uno o più rapporti di lavoro ripartiti in una o più rapporti di lavoro a tempo pieno può avvenire previa proposta da parte del datore di lavoro al lavoratore direttamente interessato. Spetterà al lavoratore interpellato aderire o meno entro 10 giorni dalla data in cui la proposta è stata formulata. 
Quando non tutte le persone titolari del contratto di job-sharing sono interessate all'iniziativa, l'azienda può decidere di trasformare a tempo pieno solo il contratto di chi ha accettato la proposta. I lavoratori non disponibili alla trasformazione del rapporto di lavoro da Job sharing a tempo pieno possono proporre all'azienda non profit una delle seguenti soluzioni: 
a) la sostituzione del lavoratore o dei lavoratori che intendono trasformare il proprio contratto di lavoro con uno o più lavoratori; 
b) la suddivisione delle ore lavorative effettuate nel contratto di Job Sharing da chi ha accettato la trasformazione del rapporto di lavoro. 
Qualora a seguito della trasformazione di un rapporto ripartito rimane un solo lavoratore si seguirà la procedura prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43 del 07/04/98. 
La trasformazione del contratto di job-sharing in un contratto di lavoro a tempo pieno obbliga l'azienda non profit ad inviare una apposita comunicazione alla Direzione Provincialele del Lavoro, entro l'ultimo giorno del mese in cui la trasformazione si è verificata. 
In tale comunicazione dovranno essere indicati: 
- i lavoratori interessati; 
- la data dell'avvenuta trasformazione; 
- la mansione svolta dal lavoratore o lavoratori prima e dopo della trasformazione del rapporto ; 
- il luogo dove la prestazione deve essere svolta.

ART. 9 
PART-TIME

 

Per i rapporti di lavoro part-time occorrerà rispettare quanto previsto dalla L. 61/2000, ed altre norme ad essa collegate.

ART. 10 
TEMPO DETERMINATO

 

E' possibile assumere lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, ogni qual volta sorge la necessità a causa di picchi di lavoro tali per cui l'azienda non è in grado di far fronte con l'organico presente in azienda. Per quanto non espressamente disciplinato in questo articolo occorrerà rifarsi all'art.12 della L.24/06/97 n.196 e norme ad essa allegate.

ART.11 
TELELAVORO

 

Il telelavoro deve avere come finalità  principale per una azienda appartenente al terzo settore quella di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro. 
L'applicazione del contratto di telelavoro in simili casi deve prevedere oltre che un contributo per poter sistemare in casa del telelavoratore l'occorrente perché si possa operare, anche agevolazioni per quanto attiene l'uso della linea telefonica. 
Per usufruire delle agevolazioni previste al precedente comma, l'azienda non profit è tenuta a dimostrare l'effettiva volontà del disabile a raggiungere l'azienda per svolgere le mansioni per cui è stato assunto.

TITOLO III° 
LAVORO INTERINALE

ART. 12 
AZIENDE  INTERESSATE

 

Possono usufruire di prestazioni di lavoro interinale tutte le aziende appartenenti al settore non profit purchè siano nella seguente condizione: 
a) avere nel proprio organico aziendale almeno 3 persone assunte a tempo indeterminato; 
b) aver ottemperato alle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro previste dal decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni. 
Il ricorso al lavoro interinale può avvenire ogni qual volta l'azienda non profit ha per un periodo non superiore a 12 mesi, una mole di lavoro tale da non poter adempiere con il proprio personale in organico.

ART. 13 
LAVORATORI INTERINALI

 

L'azienda non profit può richiedere lavoratori interinali per ricoprire tutte le mansioni che non presentino pericolo per il lavoratore, ogni qual volta si presenta la necessità rispettando quanto previsto al precedente art.10 del presente protocollo. 
Quando l'azienda non profit richiede personale per cui è ritenuto indispensabile per legge verificare, con analisi o visite mediche, la integrità ed il buono stato di salute del lavoratore, la stessa deve preavvisare l'azienda fornitrice che dovrà provvedere a verificare, con appositi esami clinici, l'idoneità del lavoratore a svolgere la mansione per cui è stato richiesto. 
E' compito dell'azienda non profit avvisare l'azienda fornitrice delle analisi, esami clinici e di laboratorio e visite mediche, da svolgere presso una struttura pubblica, a cui sottoporre il lavoratore. 
E' data facoltà all'azienda non profit sottoporre a sue spese il lavoratore interinale ad accertamenti medici per verificarne l'idoneità a svolgere le mansioni per cui è stato richiesto prima o durante la missione. 
Qualora l'esito della visita medica, effettuata a spese dall'azienda non profit presso una strutura pubblica durante il periodo di missione del lavoratore, evidenzia una incompatibilità tra le condizioni di salute del lavoratore e le mansioni che lo stesso deve svolgere in azienda, la missione sarà immediatamente interrotta. 
E' data in questo caso facoltà alla azienda fornitrice provvedere ad effettuare a proprie spese i dovuti controlli medici del caso, presso una struttura pubblica. 
Qualora gli esiti delle analisi effettuate dalla azienda non profit e quelli risultanti dagli esami fatti effettuare dalla azienda fornitrice risultino contrastanti, sarà la direzione provinciale del lavoro ad indicare il laboratorio dove effettuare le ulteriori analisi di riscontro. 
Nel caso in cui dovessero essere ritenute valide le analisi effettuate dalla azienda non profit, l'azienda dovrà pagare alla fornitrice la somma corrispondente al periodo di effettivo utilizzo del lavoratore, decurtato delle spese mediche sostenute per effettuare tutti gli esami clinici del caso. 
Se invece dovessero risultare esatte le analisi effettuate dalla azienda fornitrice, l'azienda non profit dovrà pagare alla azienda fornitrice l'importo in denaro concordato nel contratto di fornitura, oltre alle spese sostenute dalla azienda fornitrice per effettuare tutti gli esami clinici che il caso ha richiesto.

ART.14 
INTERRUZIONE DELLA MISSIONE

 

Qualora l'azienda non profit ritiene di non poter proseguire il rapporto con il lavoratore interinale deve comunicarlo con un telegramma sia alla azienda fornitrice che alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, entro 24 ore dalla data in cui è avvenuta l'interruzione del rapporto di lavoro. 
A richiesta della azienda fornitrice l'azienda non profit è tenuta a fornire le prove della scelta operata.

ART. 15 
INTERINALE IN COOPERATIVA CON SOLO SOCI LAVORATORI AUTONOMI

 

Una cooperativa sociale quando ha nel proprio organico soltanto soci di cooperativa che hanno scelto di inquadrarsi come lavoratori autonomi, può richiedere lavoratori interinali ad una agenzia di fornitura di lavoro interinale. 
Il numero massimo di lavoratori interinali che è  possibile richiedere è di : 
a) 1 se il numero dei soci è max 10; 
b) 2 se il numero dei soci è compreso tra 10 e 20; 
c) 3 se il numero dei soci è superiore a 20. 
Quando una cooperativa intende assumere lavoratori interinali in numero superiore a quello stabilito dal presente articolo del protocollo è tenuta ad assumere tanti lavoratori subordinati a tempo indeterminato quanti sono i lavoratori interinali di cui si intende usufruire.

ART. 16 
STIPULA ACCORDI

 

E' data facoltà a consorzi, gruppi di aziende, associazioni appartenenti al 3°settore di stipulare apposite convenzioni con agenzie di lavoro interinale con cui è possibile concordare la figure professionali da richiedere, oltre alle modalità applicative dell'istituto.

ART. 17 
ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo occorrerà rifarsi alla normativa in materia di lavoro interinale.

TITOLO IV 
RETRIBUZIONI CONTRATTUALI

ART. 18 
IMPORTO RETRIBUZIONI

 

Le retribuzioni dovute ad ogni lavoratore dipendente devono essere quelle stabilite dal contratto di lavoro, sia esso quello collettivo nazionale che di 2° livello, applicato da ogni singola azienda.

ART. 19 
LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

 

Ciascun lavoratore può decidere liberamente e senza alcuna costrizione od obbligo di: 
a) percepire in toto quanto a lui spettante come maggiorazione retributiva, così come previsto dal contratto collettivo  applicato dall'azienda; 
b) rinunciare in parte o in toto al compenso di cui si ha diritto accumulando giorni di ferie, od ore di permessi in base al meccanismo della banca delle ore; 
c) rinunciare alla maggiorazione del compenso previsto dal contratto collettivo applicato, destinando parte o tutte le ore svolte in più alla banca del tempo quando presente all'interno della struttura aziendale; 
d) rinunciare in toto od in parte al compenso di cui ha diritto per aver svolto lavoro straordinario o supplementare, destinando le ore di lavoro in più prestate parte alla banca delle ore, parte alla banca del tempo.

ART.20 
LIMITE RINUNCIA COMPENSO RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

 

Il lavoratore può rinunciare al compenso a lui spettante per lavoro straordinario o supplementare, così come disciplinato dall'art.17 del presente protocollo, nella misura compresa tra il 30% ed il 100% dell'ammontare netto dell'aumento percentuale previsto come retribuzione per il lavoratore che svolge lavoro straordinario e supplementare. 
Il lavoratore è tenuto a far pervenire alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, oltre che al datore di lavoro, così come previsto dall'allegato C, una comunicazione che specifichi l'ammontare in percentuale del compenso a cui si intende rinunciare per il lavoro straordinario e supplementare effettuato. 
Le comunicazioni devono essere vistate oltre che dal lavoratore anche da un componente di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto applicato dalla azienda scelto dal lavoratore.

ART.21 
TEMPI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE E RELATIVA VALIDITA'

 

La comunicazione deve pervenire sia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, sia al datore di lavoro entro l'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata una prestazione di lavoro straordinario o supplementare. 
La comunicazione che perviene sia al datore di lavoro che alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio in ritardo, rispetto ai tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, non sarà ritenuta valida, per cui l'azienda dovrà procedere al pagamento delle somme dovute per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare.. 
La data di presentazione della comunicazione sarà quella riportata dal timbro postale o quella di ricezione da parte dell'istituto o del datore di lavoro.. 
La comunicazione inviata al datore di lavoro ed alla Direzione Provinciale del Lavoro avrà validità fino a quando  non perverrà agli stessi, da parte del lavoratore, una nuova comunicazione che modifichi il contenuto della precedente.

ART.22 
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

 

Il lavoratore che intende modificare le condizioni relative alla gestione della prestazione di lavoro straordinario e supplementare, così come comunicato al datore di lavoro ed alla direzione provinciale del lavoro, è tenuto ad inviare agli stessi una successiva comunicazione.

ART.23 
COMUNICAZIONE INTERRUZIONE RINUNCIA COMPENSO

 

Il lavoratore che intende richiedere il ripristino del pagamento dell'importo totale del compenso per lavoro straordinario e supplementare è tenuto ad inviare una comunicazione, da lui debitamente firmata, così come riportato nell'allegato D. 
La comunicazione deve pervenire al datore di lavoro ed alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui dovrà essere operativa la modifica, altrimenti tale comunicazione sarà ritenuta nulla. 
La data valida per l'invio della comunicazione è quella riportata dal timbro postale ovvero quella riportata dal timbro di ricevimento della comunicazione presentata presso il datore di lavoro e presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

ART.24 
MODIFICA COMUNICAZIONE RINUNCIA COMPENSO

 

Un lavoratore che intende modificare la percentuale relativa al compenso per lavoro straordinario e supplementare svolto per destinare le ore corrispondenti alla banca del tempo od alla banca delle ore, oppure ad entrambi gli istituti, dovrà ripresentare la comunicazione seguendo la stessa procedura prevista dall'art.19 del presente protocollo.

TITOLO IV 
L'ORGANIZZAZIONE DEL VOLONATARIATO

ART.25 
I VOLONTARI

 

Sono ritenuti volontari tutti coloro che decidono di prestare, senza alcuna costrizione e spontaneamente, la propria opera gratuitamente all'interno di una struttura che prevede per statuto la presenza di volontari. 
I volontari hanno diritto a ricevere. 
a) soltanto i rimborsi spesa, se appositamente documentati a condizione che siano relativi all'attività svolta; 
b) una specifica assicurazione Inail per eventuali infortuni che potrebbero verificarsi prestando la propria opera.

ART.26 
AMMISSIBILITA' A SVOLGERE L'OPERA DI VOLONATRIATO

 

Una persona che intende svolgere volontariato all'interno di una struttura, è tenuta a presentare apposita domanda, così come previsto dall'allegato E, al coordinatore dei volontari od in sua assenza al responsabile della struttura, specificando la mansione che intende svolgere. 
E' possibile svolgere volontariato all'interno di una struttura, anche se previsto dallo statuto, solo quando l'azienda si è adeguata a quanto previsto dalla Decreto Legislativo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La persona che ha presentato domanda dovrà ricevere una risposta alla sua richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

ART.27 
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE OPERA DI VOLONTARIATO

 

La persona che intende svolgere volontariato deve essere sottoposta a visita medica da parte del medico responsabile della sicurezza in azienda, che è tenuto ad esprimere un proprio parere consigliandone o meno l'inserimento all'interno della struttura. 
Il medico per esprimere il proprio parere può richiedere esami clinici e biologici a carico del potenziale volontario. 
Al consiglio di amministrazione ovvero al direttivo della struttura spetta esprimere il parere definitivo circa l'ammissibilità o meno del volontario all'interno della propria struttura, dopo aver ascoltato quello del coordinatore dei volontari.

ART.28 
CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DEL VOLONTARIO

 

Per ammettere un volontario ad operare all'interno di una struttura, il direttivo ovvero il consiglio di amministrazione dovrà tenere presente quanto segue: 
- il parere espresso dal medico aziendale sulla sicurezza; 
- l'esito del colloquio avvenuto con il coordinatore dei volontari; 
- la mansione che il soggetto che richiede di svolgere attività di volontariato all'interno della struttura, considerando i rischi e le possibilità di essere formato all'interno della stessa per meglio svolgere la propria opera; 
- il numero di volontari esistenti al momento nella struttura, rispetto al numero massimo previsto per statuto, ovvero a seguito di delibera del consiglio di amministrazione o del direttivo; 
- l'effettiva esigenza della struttura rispetto alla mansione che il volontario intende svolgere; 
- la compatibilità tra la mansione che la persona deve svolgere come volontario ed il suo stato psicofisico.

ART.29 
COORDINATORE DEI VOLONTARI

 

In ogni struttura aziendale in cui operano volontari in numero superiore a 3 deve obbligatoriamente essere nominato un coordinatore dei volontari. 
Il coordinatore deve essere nominato dai volontari operanti nella struttura e segnalato al consiglio di amministrazione od al direttivo della struttura in cui operano, che avranno il compito di ratificare tale scelta. 
Per essere nominato coordinatore un volontario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) aver svolto almeno 3 anni di attività di volontariato svolta presso la stessa struttura, oppure 6 anni di attività di volontariato svolta presso un'altra struttura similare; 
b)  aver compiuto almeno 25 anni di età; 
c) essere a conoscenza del presente protocollo.

ART.30 
COMPITI DEL COORDIINATORE

 

Il coordinatore avrà il compito di organizzare, coordinare, e vigilare su tutti i servizi di volontariato svolti all'interno della struttura. 
Spetta al coordinatore dei volontari: 
- organizzare settimanalmente il servizio prestato dai volontari all'interno della struttura, tenendo in debita considerazione il periodo di disponibilità reso noto da ciascun volontario; 
- gestire e compilare il libretto del volontario; 
- decidere se il volontario ha o meno i requisiti per entrare operare nella struttura, comunicandolo al direttivo, ovvero al consiglio di amministrazione; 
- conservare e compilare il registro dei volontari; 
- avere potere di rappresentanza dei volontari operanti nella struttura; 
- stilare una breve relazione annuale sulla attività svolta da ogni singolo volontario ; 
- predisporre il regolamento interno per il gruppo da lui gestito; 
- gestire l'attività della banca del tempo, quando esistente.

ART.31 
IL REGISTRO DEI VOLONTARI

 

Tutte le strutture al cui interno operano volontari, deve avere un registro denominato "registro dei volontari". 
Nel "registro dei volontari" devono essere riportati i seguenti dati: 
- dati anagrafici ed il domicilio del volontariato; 
- la data di inizio dell'attività di volontariato, indicandone anche la data in cui tale attività termina. 
- indicare se il volontario è o meno disoccupato; 
- il tipo di mansione svolta.

ART.32 
IL LIBRETTO DEL VOLONTARIO

 

Il libretto del volontario rappresenta il documento che attesta l'intera attività di volontariato svolta da ogni singola persona, certificandone i requisiti professionali raggiunti. 
All'interno del libretto del volontario deve essere riportato ogni trimestre il grado di professionalità raggiunto scegliendo tra uno dei seguenti giudizi: 
- insufficiente; 
- sufficiente; 
- buono; 
- soddisfacente; 
- ottimo. 
Nel libretto del volontario devono essere riportati i dati trascritti nel libro dei volontari.

ART.33 
OBBLIGO LIBRETTO DEL VOLONTARIO

 

Il libretto del volontario è obbligatorio per il disoccupato che intende svolgere attività di volontariato. In questo caso il libretto deve essere fornito dalla struttura dove viene ad essere prestata l'attività di volontariato. 
Il libretto del volontario sarà attivato solo su esplicita richiesta dell'operatore volontario quando trattasi di lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato. In questo caso sarà compito del volontario provvedere a fornire al coordinatore dei volontari il libretto del volontario.

ART.34 
RELAZIONE ANNUALE DEL COORDINATORE DEI VOLONTARI

 

Ogni coordinatore di volontari all'interno di ogni struttura dove si svolge attività di volontariato, dovrà stilare una breve relazione circa l'attività svolta dal singolo volontario nell'anno evidenziandone i compiti che lo stesso è in grado di svolgere. 
Copia di tale relazione deve essere consegnata al volontario debitamente firmata dal coordinatore e per accettazione dal volontario. 
La relazione annuale deve rimanere nella sede legale od operativa dove si svolge l'attività di volontariato fino a quando il volontario non fa più parte della struttura dove ha operato. 
La relazione annuale rappresenta un documento con il quale il volontario può dimostrare in altre strutture dove intende operare come volontario, oppure come lavoratore dipendente, o come lavoratore autonomo o parasubordinato la propria esperienza lavorativa, oltre che il grado di professionalità raggiunto. 
Il coordinatore dei volontari è tenuto a stilare la relazione annuale anche quando il rapporto con il volontario termina prima della fine dell'anno. In questo caso la relazione deve essere redatta, consegnando copia all'interessato entro 15 giorni dalla data in cui si è interrotta definitivamente l'effettuazione della prestazione di volontariato.

ART.35 
ALBO VOLONTARI

 

Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dovrà essere costituito un albo di volontari in ogni singola provincia. 
Per essere iscritti all'albo occorrerà aver operato come volontario anche in differenti strutture per almeno 5 anni. Al momento dell'iscrizione il volontario potrà offrire la propria disponibilità anche per operare in altre strutture che richiedono professionalità simili alla sua.

ART.36 
RUOLO ALBO VOLONATRI

 

L'albo dei volontari deve avere un suo direttivo presieduto da una persona eletta dagli iscritti. 
L'albo dei volontari deve avere il compito di monitorare le competenze professionali esistenti sul territorio, in modo da attingere determinate figure professionali quando vi è richiesta da parte di altre strutture, a seguito di una effettiva carenza e necessità. 
Ogni struttura tramite il coordinatore dei volontari può richiedere al presidente dell'albo figur professionali di cui necessita.

ART.37 
CANCELLAZIONE ALBO VOLONTARI

 

Ogni singolo volontario quando lo ritiene opportuno può richiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'albo dei volontari. 
La cancellazione può avvenire a prescindere dall'effettiva attività di volontario svolta dal richiedente.

ART.38 
FORMAZIONE VOLONTARI

 

Il coordinatore dei volontari può proporre a tutti i volontari la possibilità di partecipare a corsi di formazione o di aggiornamento che possano essere utili per le figure professionali che operano in ogni singola struttura. 
La proposta di partecipazione ai corsi riportati nel precedente comma, può giungere anche da un singolo volontario operante in ogni struttura, quando è a conoscenza dell'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento in relazione alla propria professionalità.

ART.39 
PRIORITA' ASSUNZIONE

 

Quando una struttura in cui operano volontari decide di assumere una figura professionale, è tenuto a dare priorità assoluta nell'assunzione all'operatore volontario che svolge la mansione richiesta all'interno della struttura. 
Nel caso in cui il numero delle assunzioni dovesse essere inferiore a quello dei volontari che operano nella struttura e che svolgono la mansione per cui si intende effettuare l'assunzione, si dovrà rispettare la seguente priorità, nelle assunzioni: 
a) proporre l'assunzione al volontario disoccupato che svolge la mansione richiesta ed opera nella struttura da più anni rispetto agli altri volontari che svolgono la stessa mansione; 
b) proporre l'assunzione ad un volontario disoccupato operante nella struttura che pur non svolgendo la mansione richiesta, secondo il giudizio del coordinatore dei volontari, è in grado di svolgerla; 
c) proporre l'assunzione ad uno dei nominativi che il coordinatore dei volontari della struttura ha selezionato dall'albo provinciale dei volontari; 
d) proporre l'assunzione ad una persona già occupata ed operante come volontario nella struttura; 
e) assumere una qualunque persona ritenuta idonea a svolgere la mansione richiesta.

ART.40 
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

 

A prescindere dalla anzianità di iscrizione al collocamento, le agevolazioni contributive di cui una struttura può usufruire nell'assumere personale, sono le seguenti: 
1) esenzione totale della quota contributiva a carico del datore di lavoro per un numero di mesi pari a quelli svolti come volontario nella stessa struttura, fino ad un massimo di 72 mesi per i soggetti individuati dalle lettere a) e b) dell'art.38 del presente protocollo; 
2) esenzione totale della quota contributiva a carico del datore di lavoro quando i soggetti individuati dalle lettere c) ed e) dell'art.38 del presente protocollo e che hanno le caratteristiche previste per effettuare assunzioni agevolate alla luce delle attuali disposizioni di legge; 
3) esenzione totale della quota contributiva a carico del datore di lavoro per un numero di mesi pari a quelli svolti come volontario nella stessa struttura e non superiore a 36 mesi per coloro che sono individuati dalla lettera d) dell'art.38 del presente protocollo. 
Sarà considerato mese intero, il periodo di presenza operativa (giorni lavorati) nella struttura superiore alla metà dei giorni di calendario del mese considerato.

ART.41 
MODALITA' PER RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI

 

Una struttura per usufruire delle agevolazioni previste all'articolo 39 del presente protocollo deve inviare entro l'ultimo giorno utile per il versamento dell'importo contributivo apposita comunicazione all'Inps indicando la lettera riportata all'articolo 38 del presente protocollo con la quale può essere individuata la persona (A,B,C,D) per cui è richiesta la agevolazione contributiva.

ART.42 
INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

 

Qualora dovesse verificarsi una interruzione del rapporto di lavoro tra una persona ed una azienda non profit, dove precedentemente il lavoratore ha svolto attività di volontariato, è possibile usufruire del periodo residuo di agevolazione contributiva. 
Condizione indispensabile per usufruire di tale periodo residuo di agevolazioni è il ripristino del rapporto di lavoro entro 12 mesi dalla data di interruzione. 
Qualora non dovesse essere ripristinato il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla interruzione, il lavoratore potrà essere assunto a condizioni agevolate se presenta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.43 
BONUS CONTRIBUTIVO

 

E' istituito un bonus contributivo a favore di aziende non profit od organizzazioni di volontariato che organizzano corsi di formazione per i volontari operanti nella propria struttura che successivamente trovano lavoro presso aziende anche profit svolgendo le stesse mansioni di quando operavano da volontari. 
Il bonus contributivo dovrà essere richiesto nei tempi e nei modi indicati da un successivo decreto del ministero delle Finanze.

ART.44 
REGOLAMENTO INTERNO

 

Il regolamento interno relativo ai volontari della struttura deve essere elaborato dal coordinatore dei volontari e deve avere come finalità quella di regolamentare e disciplinare l'attività di volontariato. 
L'approvazione con la relativa sottoscrizione del regolamento deve avvenire a seguito della votazione favorevole del 50% +1 dei volontari operanti alla data della riunione ed iscritti nel registro dei volontari. 
Una copia del regolamento interno deve essere affissa in una bacheca sita all'interno della struttura dove i volontari operano, ed un'altra deve essere consegnata ad ognuno dei volontari operanti nella struttura, quando lo richiedono anche verbalmente. 
Copia del regolamento interno deve essere fornita a colui che presiede ed è responsabile della struttura dove i volontari operano, il quale deve portarla a conoscenza degli altri membri del direttivo ovvero del consiglio di amministrazione. 
Chiunque intende svolgere attività di volontariato all'interno della struttura dopo l'approvazione del regolamento interno, ha diritto a riceverne una copia.

TITOLO V° 
LA BANCA DEL TEMPO

ART.45 
MODALITA' DI ADESIONE

 

Ciascun individuo può aderire alla banca del tempo quando tale istituto è operativo all'interno di una struttura. 
Per aderirvi è sufficiente inviare una apposita comunicazione di adesione al coordinatore dei volontari. Tale comunicazione deve essere inviata anche dal lavoratore dipendente che rinuncia alla maggiorazione retributiva per lavoro supplementare e straordinario destinando tali ore  alla banca del tempo così come previsto all'art.17 lettera c) del presente protocollo.

ART.46 
NOMINA RESPONSABILE DELLA BANCA DEL TEMPO

 

Il responsabile della banca del tempo è il coordinatore dei volontari, che a sua discrezione può proporre di affidare l'incarico ad una persona anche esterna alla struttura, previo consenso del 50% + 1 dei volontari operanti nella stessa struttura riuniti in assemblea.

ART.47 
COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA BANCA DEL TEMPO

 

Il responsabile della banca del tempo ha il compito di coordinare ed organizzare l'intera attività della struttura. 
Tutte le comunicazioni di iscrizione, cancellazione quelle relative alle attività della struttura, devono essere indirizzate al responsabile della banca del tempo.

ART.48 
FUNZIONALITA' DELLA BANCA DEL TEMPO

 

Ogni singola struttura che intende attuare la banca del tempo deve regolamentare l'attività tramite un apposito regolamento in base a quelle che sono le esigenze della struttura in cui si intende attuarla.

ART.49 
DISPOSIZIONI FINALI

 

Per quanto non esplicitamente trattato, nel presente protocollo, ci si atterrà alle disposizioni di legge vigenti.

AUTORE: DOTT. GIULIO D'IMPERIO


  
  
  
 

ALLEGATI

Allegato A

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI RIFORMA DEL LAVORO NEL 3° SETTORE

 

Il/la sottoscritto/a …………., nato/a………….. il…………. C.F………………….. e residente in…………………….. alla via…………….., in qualità di……………………… operante nella azienda non profit…………….. avente sede legale in……………. P.Iva…………………

 

DICHIARA

 

di aver preso visione del testo riguardante il protocollo di riforma del 3° settore e di accettarlo in ogni suo punto.

lì…………

IN FEDE

 

 

Allegato B

 

AUTODICHIARAZIONE

 

 

Il/la sottoscritto/a …………., nato/a………….. il…………. C.F………………….. e residente in…………………….. alla via………………….., in qualità di………………………

 

DICHIARA

 

di collaborare con la azienda non profit…………… avente sede legale in…………P.Iva…………………… presso la sede operativa di………….. sita in via…………., in qualità di…………………

lì……………..

IN FEDE

 



Allegato C

 

RINUNCIA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE

 

Il/la sottoscritto/a………………….., nato a ……………il……………….. residente in…………………….alla via…………………… C.F. …………………………… operante come lavoratore subordinato presso l'azienda non profit…………, avente sede legale in via…………..P.Iva………………..

 

DICHIARA

 

1) di rinunciare al compenso relativo a prestazioni di lavoro(supplementare o straordinario od ad entrambi) per l'ammontare percentuale di ………; 
2) di destinare le ore corrispondenti alla (banca delle ore od alla banca del tempo od ad entrambe specificando in che misura percentuale)

lì…………………

IN FEDE

 

 

Allegato D

 

INTERRUZIONE RINUNCIA COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

 

 

Il/la sottoscritto/a …………., nato/a………….. il…………. C.F………………….. e residente in…………………….. alla via……………………., in qualità di lavoratore subordinato della azienda non profit…………….. avente sede legale in……………. P.Iva…………………

 

DICHIARA

 

di voler percepire a partire dal mese di…………. i compensi spettanti per prestazioni di lavoro (straordinario o supplementare od entrambi) nella misura percentuale del…………….. 
La presente annulla la dichiarazione firmata dal/la sottoscritto/a in data………… riguardo la rinuncia al compenso per prestazioni di lavoro straordinario o/e supplementare.

Lì……………………

 

IN FEDE

 

Allegato E

 

RICHIESTA PER SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONATARIATO

 

Gent.mo 
Coordinatore dei volontari

Responsabile azienda non profit…….. 
via…………………….. 
Cap…………  Città…….. Prov…

 

Il/la sottoscritto/a………………….., nato a ……………il……………….. residente in……………………. alla via…………… C.F. ……………………………

 

CHIEDE

 

di poter operare in qualità di volontario svolgendo la mansione di……………… nell'ambito della struttura da Lei presieduta.

Lì………………………

IN FEDE

 

 


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