L'Inps con il messaggio n.1689 del 6 marzo 2015 ha reso noto che dalle ore 10,00 del 10 marzo 2015 le aziende agricole potranno richiedere l'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 per gli Operai a Tempo Indeterminato (OTI). La domanda potrà essere presentata accedendo al "Cassetto previdenziale aziende agricole" nella sezione "Comunicazione bidirezionale" - "Invio comunicazione" selezionando "Assunzioni OTI 2015" seguendo poi l'intero procedimento per la richiesta. Le assunzioni degli OTI per le quali è possibile richiedere il beneficio sono quelle avvenute a partire dal 1° gennaio 2015. Le istanze verranno ammesse al beneficio considerando l'ordine cronologico in cui sono presentate e fino ad esaurimento dei fondi stanziati  

Dal 1° marzo 2015 la maggior parte dei lavoratori privati possono richiedere l'inserimento del proprio Tfr in busta paga ogni mese. I lavoratori esclusi da tale possibilità sono: gli OTI (operai agricoli a tempo indeterminato), i collaboratori familiari del settore domestico, i dipendenti di aziende soggette a procedure concorsuali o che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, lavoratori di aziende che sono in cassa integrazione in deroga dopo un periodo di CIGS, oppure lavoratori che hanno ricevuto un finanziamento, fino alla scadenza dello stesso, dando in garanzia il proprio Tfr.

Per poter usufruire di tale opportunità i lavoratori del solo settore privato che hanno almeno sei mesi di anzianità; mentre i lavoratori assunti a tempo indeterminato devono essere stati assunti da almeno sei mesi.

E' opportuno che il lavoratore che intende beneficiare di tale opportunità deve ponderare bene la sua scelta, in quanto poi una volta presentata la richiesta, che interessa il periodo marzo 2015 - marzo 2018, non potrà più revocarla.   

I tempi utili affinchè il lavoratore si ritroverà l'anticipo del Tfr nella busta busta paga il mese successivo a quello in cui lo ha richiesto. Invece se il datore di lavoro richiede l'intervento di un istituto di credito a seguito dell'accordo sottoscritto con dall'ABI il lavoratore troverà l'anticipo quattro mesi dopo la presentazione della richiesta.

Il lavoratore che intende richiedere l'anticipo del Tfr in busta paga è opportuno che rifletta su alcuni aspetti: la tassazione che verrà applicata è quella ordinaria marginale e non quella ridotta, per sull'importo del Tfr verranno applicate le addizionali regionali e comunali che potrebbero incidere negativamente quando si andranno a richiedere prestazioni sociali strettamente collegate al reddito. Infine l'anticipo del Tfr non è gravato a livello contributivo.

Questa metodologia, prevista dal Decreto Direttoriale 10/SegrDG/2015 ha come finalità quella di attribuire a ciascun utente registrato al portale un coefficiente di svantaggio con cui, di fatto, si indica la probabilità di non essere occupato e di trovarsi nella condizione di Neet. Tutto questo dovrà servire a costruire un percorso individuale che risulti coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali del ragazzo.

Il coefficiente di svantaggio lo si calcola considerando alcune caratteristiche del ragazzo (età, genere, percorso formativo, esperienza lavorativa, etc.) ed il territorio in cui il ragazzo risiede (profilo del sistema produttivo locale, tasso di disoccupazione provinciale o regionale, etc.). Il calcolo deve essere effettuato applicando una metodologia di calcolo sperimentata nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 ed il 31 gennaio 2015 aggiornata dal 1à febbraio 2015. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015 consolidando di fatto il precedente Decreto Direttoriale n.1709 dell'8 agosto 2014.

Di fatto quest'ultimo decreto ha regolamentato la disciplina delle assunzioni incentivate dei giovani di età compresa tra 15 e 29 anni.

Sono stati ammessi all'incentivo sia i contratti di apprendistato professionalizzante, sia i contratti a tempo determinato che a seguito delle proroghe hanno raggiunto una durata minima di sei mesi.

Inoltre con quest'ultimo decreto direttoriale è stato reso cumulabile il bonus occupazionale con altri incentivi di natura economica e contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro od ai lavoratori e con quelli di natura selettiva nei limiti del 50% dei costi salariali.   

L'Inps con la circolare n.27 del 5 febbraio 2015 ha reso note le aliquote contributive relative all'anno 2015 per i soggetti iscritti alla gestione separata.

Per i soggetti iscritti  in via esclusiva alla gestione Separata l'aliquota contributiva complessiva è pari a 30,72% costituita dal 30% dell'IVS e dallo 0,72% come aliquota aggiuntiva che comprende la tutela della maternità, gli assegni per il nucleo familiare, la degenza ospedaliera, la malattia ed il congedo parentale. L'aliquota del 30,72% dovrà essere applicata anche a coloro che svolgono attività libero professionale e che risultano privi di una cassa previdenziale.

Per i pensionati e per coloro che risultano essere assicurati presso altre forme previdenziali l'aliquota contributiva prevista è pari al 23,50%.