L'Inps con la circolare n.17 del 29 gennaio 2015 ha fornito le prime indicazioni relative all'esonero contributivo per trentasei mesi previsto dall'articolo 1 commi 118 e seguenti della L.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) per chi effettua assunzioni a tempo indeterminato.

Il beneficio contributivo non è previsto nei casi in cui vengono effettuate assunzioni con contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico e contratti intermittenti; mentre il beneficio verrà riconosciuto nei casi di assunzione con contratto di lavoro ripartito.    

Il beneficio verrà riconosciuto entro la misura massima di €8.060,00 nell'anno per ogni datore di lavoro, considerando le risorse messe a disposizione, che sono: 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro sia nel 2016 che 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per il 2019. L'istituto per facilitare l'applicazione del beneficio ha chiarito che il beneficio mensile massimo da riconoscere è pari ad €671,66 (€8060,00:12); mentre per i rapporti di lavoro instaurati oppure risolti durante il mese l'importo del beneficio deve essere riproporzionato assumendo come riferimento €22,08 (€8.060,00:365gg) per ogni giorno in cui il datore ha diritto ad usufruire dell'esonero contributivo.

Una doppia disciplina per la fruizione del beneficio è prevista per i datori di lavoro agricolo. Per i dirigenti, quadri ed impiegati si dovrà considerare la disciplina generale; mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato l'esonero contributivo lo si applicherà quando:

- le persone assunte non risultino state occupate nel 2014 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un qualunque datore di lavoro agricolo;

- le persone assunte non risultino essere iscritte negli elenchi nominativi dell'anno 2014 per un numero di giornate lavorate pari o superiore a 250 giornate.

L'esonero contributivo non è cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente", come ad esempio: assunzioni di ultra cinquatenni disoccupati da più di 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego dal almeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree indicate nell'articolo 4 comma 8 e seguenti della L.92/2012.

Invece l'esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica come ad esempio: l'incentivo per assumere disabili previsto dall'articolo 13 della L.68/1999, l'incentivo previsto per assumere persone iscritte alla Banca Dati Giovani Genitori tenuta dall'Inps, l'incentivo previsto per chi assume i beneficiari del trattamento di Aspi,l'incentivo previsto dal programma Garanzia Giovani, e l'incentivo previsto per assumere giovani lavoratori agricoli previsto dall'articolo 5 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L.116 del 11 agosto 2014, limitatamente agli operai agricoli.